In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, il Tribunale di Milano - sezione GIP, condividendo l'arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui "non è configurabile il reato di cui all'art. 316bis c.p. nel caso in cui, successivamente all'erogazione parte di un istituto di credito di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE s.p.a., gli importi erogati non vengano poi destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge", ha ha escluso, ravvisandone una "ragione di tipo eminentemente oggettivo", la configurabilità del reato di malversazione ai danni dello Stato, in quanto il finanziamento in questione non viene erogato direttamente dallo Stato o da un ente pubblico, bensì da un soggetto p
rivato (nella specie un istituto bancario) e non è quindi idoneo, già sul piano ideal-tipico, a integrare il presupposto della condotta punita dalla fattispecie in esame: presupposto che risiede appunto nella provenienza diretta del fondo erogato dallo Stato, da un ente pubblico o dall'Unione europea. (Tribunale di Milano - Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari - sent. 945/22 del 06.04.2022) linkedin.com/in/fabio-sergi-342724
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